1. All'articolo 2941 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), le parole: «o l'interdetto soggetti alla tutela» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto alla tutela, nonché tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario»;
b) al numero 4), le parole: «o l'inabilitato» sono soppresse.